Gruppo Prisma S.r.l.

Il tuo punto di riferimento in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro

Chi siamo

Gruppo Prisma S.r.l. è il tuo punto di riferimento in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, un gruppo di tecnici professionisti che interagisce e collabora con te per soddisfare ogni tua esigenza e realizzare ogni tuo progetto. L’idea è quella di fornire supporto alle imprese, ai committenti pubblici e privati, agli studi di amministrazione immobiliare e a tutti i soggetti interessati dall’applicazione delle normative in materia di sicurezza, offrendo servizi quanto più completi ed integrati possibile, con l’obiettivo di diventare un solido e importante punto di riferimento per il cliente.

Gruppo Prisma S.r.l.

Gestione sicurezza nei cantieri

Gruppo Prisma Srl offre servizi completi per garantire la conformità alle normative, tra cui la redazione di Piani di Sicurezza e Coordinamento, la valutazione dei rischi, e la gestione delle fasi lavorative e dei cantieri. Con un focus sulla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assicuriamo un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso delle normative vigenti, con servizi come la redazione di Piani Operativi di Sicurezza e l’integrazione di clausole specifiche nei capitolati d’appalto.

I nostri partners

Formazione, PSC e POS online

Sicurezza Semplice Online

Piattaforma per predisposizione di POS e PSC online

Studio Prisma Tre

Formazione e Consulenza online

Le ultime dal nostro blog

Piattaforme di Lavoro Elevabili: Regione Lombardia aggiorna le proprie Linee Guida per un corretto utilizzo

In materia di corretto utilizzo delle Piattaforme di Lavoro Elevabili (in sigla PLE), Regione Lombardia aveva emanato, col Decreto 6551 del 08.07.2014 la Linea Guida “Uso delle Piattaforme di Lavoro Elevabili nei cantieri temporanei e mobili”, redatta dal “Laboratorio di Approfondimento Costruzioni”. A distanza di un decennio, è stata pubblicata una nuova edizione di tale Linea guida: “Linea guida regionale – uso delle piattaforme di lavoro elevabili nei cantieri temporanei o mobili”, approvata con Decreto dirigenziale 29 aprile 2025 – n. 5969. Il nuovo documento appare graficamente più chiaro e meglio leggibile, con un maggiore ordine espositivo. Nella sostanza non vi sono particolari novità, e del resto il quadro normativo non è mutato. Raccomandiamo a tutti gli utilizzatori di PLE, nonché ai CSE, una attenta lettura del documento, per verificare la congruità delle proprie procedure di lavoro. Tra l’altro, il rispetto di questo Linea guida potrà conferire una sorta di “presunzione di conformità”, poiché i servizi ispettivi delle ATS dovranno riferirsi ad essa (anche se non si tratterà mai di una “garanzia di conformità” e meno che meno di una “esimenza di responsabilità”). Tra i tanti, evidenziamo solo due aspetti:

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Gestione digitale dei documenti in materia di sicurezza in edilizia: la proposta UNI

Il titolo è ambizioso: “Gestione digitale della documentazione in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei o mobili”. E’ questo l’oggetto della Prassi di riferimento UNI/PDR 168/2024 del 26 settembre 2024. Il documento, realizzato tra l’altro in collaborazione con una società di Stezzano – BG (Eddinova), si prefigge lo scopo di “definire i requisiti e i livelli di sviluppo per la realizzazione di un ambiente informativo condiviso e collaborativo, supportato da strumenti digitali, atto alla gestione della documentazione in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei o mobili in conformità alla legislazione vigente”, con la proposta di una specifica modulistica. Senza entrare nel merito, per la verità si ha l’impressione di leggere un prodotto promozionale, piuttosto che una proposta di norma tecnica. Si ricorda che, come ogni prassi di riferimento, essa deve essere trasformata in norma tecnica entro cinque anni, altrimenti verrà ritirata.

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Rischio cancerogeno: recepita la Direttiva (UE) 2022/431 in materia di “sostanze tossiche per la riproduzione”

Scatta l’obbligo di revisione della valutazione del rischio chimico Con il Decreto Legislativo 4 settembre 2024, n. 135 – Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, è stata recepita la Direttiva (UE) 2022/431 (…) sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, di cui avevamo dato notizia a suo tempo. In buona sostanza, si amplia il campo di applicabilità della “Direttiva cancerogeni” anche alle “sostanze tossiche per la riproduzione” che “possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie. Analogamente agli agenti cancerogeni o mutageni, le sostanze tossiche per la riproduzione sono sostanze estremamente preoccupanti, che possono avere effetti gravi e irreversibili sulla salute dei lavoratori”. Viene cioè sancita l’equiparazione delle “sostanze tossiche per la riproduzione” agli agenti cancerogeni e mutageni. In tal senso, sono modificati i campi di applicabilità e le definizioni degli articoli 6 comma 3-bis, 29 comma 7 lettera b), 233 comma 1,

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Patente a crediti: nuove FAQ dall’INL

In data 15 ottobre 2024 l’INL ha rilasciato una serie di nuove FAQ relative alla Patente a crediti, per un totale di 16. In questo caso, alcuni spunti utili sono presenti. Il soggetto delegato che presenta l’istanza di domanda della “Patente” per conto di un’impresa deve essere in possesso di delega scritta, ma INL non fornisce un modello standard. Su tale base, il soggetto delegato potrà accedere al Portale INL col proprio SPID. Come esposto in un precedente approfondimento, una FAQ conferma il principio di effettività nella valutazione delle “professioni intellettuali” in cantiere, con riferimento agli archeologi: ESSI, pur avendo un codice ATECO 74.90.99 e 72.20.00, che li configura come “attività intellettuale”, poiché, di fatto, “operano fisicamente” in cantiere, in attività tipicamente manuali, anche gli archeologi sono soggetti alla Patente a crediti. Viene inoltre precisato il concetto di “mera fornitura” di materiali con benne, forche, pinze etc.: “Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al

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Nuovo Accordo in materia di formazione: nell’attesa, Regione Lombardia si prepara

Siamo ancora nel pieno della “sbornia Patente a crediti”, ma non dobbiamo dimenticare che, ormai, ogni giorno è buono per l’approvazione finale del nuovo Accordo Stato Regioni in materia di formazione, che accorperà tutti gli Accordi esistenti, con una sostanziale rivisitazione della materia, pur con un probabile periodo transitorio di un anno. In tale ottica, con Delibera XII/421 del 25 luglio 2024, Regione Lombardia ha avviato le procedure istituzionali finalizzate a “progettare, creare e rilasciare una piattaforma digitale ad hoc che permetta di tracciare e monitorare, con un supporto informatico, i percorsi di formazione in materia salute e sicurezza sul lavoro erogati da tutti gli enti/soggetti titolati – e non solo gli accreditati alla formazione – in modo da consentirne l’attività di controlli ex-ante, in itinere ed ex post”. Inoltre, Regione Lombardia intende rivedere, e si spera semplificare, “i requisiti di accesso all’accreditamento dei soggetti formatori che intendono erogare corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, creando un’apposita sezione dell’albo dedicata ai soggetti accreditati che erogano tali percorsi”. Un fatto riteniamo della massima importanza, in quanto, in base alla bozza del nuovo Accordo, tutti i soggetti formatori dovranno essere accreditati, mentre oggi non è così. La

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Responsabilità del CSE: la Cassazione conferma l’alta vigilanza, e non una costante presenza in cantiere

La giurisprudenza ampiamente prevalente è ormai consolidata, ma una conferma non guasta mai: il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) deve svolgere in cantiere una attività di vigilanza e coordinamento cosiddetta “alta”, per fasi “topiche” delle lavorazioni, e non una attività di tipo “diuturno”, ovvero non una costante presenza a svolgere una vigilanza puntuale e operativa. E’ questo l’insegnamento della sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 10 ottobre 2024, n. 37214 – Crollo del muro perimetrale: assoluzione della coordinatrice della progettazione e della esecuzione, che ha annullato, senza rinvio, la condanna in primo e secondo grado comminata a un CSE, per un infortunio causato dal mancato rispetto, da parte di una impresa esecutrice, delle corrette modalità di gettata di una parete perimetrale di un edificio in ristrutturazione. La Suprema Corte ha accolto il ricorso del CSE, evidenziando nelle motivazioni di annullamento della condanna, che “La giurisprudenza di questa Corte è venuta precisando il ruolo del coordinatore nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili che prevedano il concorso di più imprese esecutrici, nel senso che il medesimo ricopre una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, spettandogli compiti di “alta vigilanza”, consistenti:

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